il DL 4.6.2013 n. 63 pubblicato sulla G.U. 5.6.2013 n. 130, agli artt. 14 e 16 ha:
– prorogato fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare com­plessivo delle stesse non superiore a 96.000,00€ per unità immobiliare;
– introdotto una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, ove sia collegato ad un intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000,00€;
– innalzato dal 55% al 65% la detrazione IRPEF/IRES delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013, con l’esclusione di alcune tipologie di spese; prevedendo l’applicazione anche alle parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il sin­golo condominio.

Entrata in vigore e conversione in legge Il DL 63/2013 è entrato in vigore il 6.6.2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.) e dovrà essere convertito in legge entro il 4.8.2013.

Con il TUIR del nuovo art. 16-bis a decorrere dall’1.1.2012, la de­trazione IRPEF del 36% delle spese relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è stata “messa a regime”. Per le spese documentate relative a interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013, l’art. 11 co. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134) ha però stabilito che:
– spetta una detrazione IRPEF del 50% invece del 36%;
– il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000,00 euro invece di 48.000,00 euro.
Per effetto dell’art. 16 co. 1 del DL 4.6.2013 n. 63, la suddetta detrazione “potenziata” si applica alle spese documentate sostenute fino al 31.12.2013.
A tali fini, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere:
dal periodo di effettuazione degli interventi e dalla data di emissione delle relative fatture, dal versamento di acconti in relazione al medesimo intervento.
Le spese vanno pagate mediante bonifico bancario o postale contenente le previste informazioni.
Salvo modifiche o proroghe, a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2014 ritornerà applicabile la percentuale del 36% .

Interventi agevolabili 36-50%

Gli interventi agevolabili con la “nuova” detrazione IRPEF del 36-50% sono i seguenti interventi:

–  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento con­servativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristruttura­zio­­ne edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria cata­stale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all’1.1.2012;
– relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
– eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascen­so­ri e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunica­zione, la robo­­tica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità in­ter­na ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al conte­nimento dell’inquinamento acustico;
– adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la re­da­zio­ne della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edi­li­zio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta do­cu­men­tazione; adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i cen­tri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
– bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni dome­stici;
prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

interventi di risparmio energetico 55-65%

Il DL 83/2012 ha anticipato all’1.1.2012 la decorrenza della detraibilità delle spese effet­tua­te per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi ener­getici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinno­va­bili di energia, previste dall’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Le predette opere possono essere rea­liz­zate anche in assenza di opere edilizie pro­priamente dette, acquisendo idonea documenta­zione at­te­stante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in mate­ria.

Come evidenziato nella relazione governativa al DL 83/2012, si tratta, nella sostanza, delle spese fina­lizzate al risparmio energetico che non possono beneficiare della specifica detrazione del 55-65% per mancanza delle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere tale agevolazione.

Pertanto, per effetto dell’intervento retroattivo del DL 83/2012, le spese in esame:
– se sono state sostenute dall’1.1.2012 al 25.6.2012, beneficiano della detrazione del 36%;
– se vengono sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013, beneficiano della detrazione del 50%;
– se vengono sostenute dall’1.1.2014, ritornano a beneficiare della detrazione del 36%.

acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate

La proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF al 50% si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:
– riguardanti interi fabbricati;
– eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o asse­gna­zione dell’immobile.

Pertanto, se le spese per l’acquisto dell’immobile vengono sostenute nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2013, la detrazione spetta nella misura del 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro.

Al riguardo, si ricorda che:
il valore degli interventi edilizi eseguiti, su cui calcolare la detrazione spettante, è considerato per legge pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compra-vendita o di asse­gnazione;
i pagamenti non devono necessariamente avvenire mediante bonifico.
Nessuna novità è stata introdotta in relazione ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, la quale spetta in relazione alle spese documentate sostenute ed ef­fet­ti­va­men­te rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i previsti interventi.
Possono quindi usufruire dell’agevolazione i soggetti IRPEF, residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese e che:
possiedono l’immobile a titolo di piena proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali, quali l’uso, l’usufrutto, il diritto di abi­tazione e la superficie;
ovvero detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione (inquilino) o di comodato (co­mo­­da­tario), oppure sulla base di un contratto preliminare di compravendita (promissario acquirente);
ovvero sono familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile.
La detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013, spetta su un ammontare complessivo massimo pari a 96.000,00 euro (prima 48.000,00 euro) per unità immobiliare, incluse le relative pertinenze, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di comproprietà o contitolarità.
Inoltre, detto limite va commisurato:
a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodi d’imposta;
nonché a ciascun periodo d’imposta.

Salvo modifiche o proroghe, il limite di 48.000,00 euro ritornerà quindi applicabile a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2014.
Qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione del 50% deve quindi essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
Nel caso in cui i lavori consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni prece-denti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si deve tenere conto anche delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti.
La circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 13 ha chiarito che il contribuente ha la facoltà di avvalersi della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012, in luogo della detrazione del 36% di quelle sostenute fino al 25.6.2012.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in relazione alle spese sostenute nel 2012, non si deve necessariamente tenere conto delle spese sostenute fino al 25.6.2012, sulla base del momento cronologico di sostenimento, ma è possibile scegliere di considerare solo (o per la maggior parte) le spese sostenute dal 26.6.2012, per le quali spetta la detrazione del 50% sull’importo massimo di 96.000,00 euro.

In pratica, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare, ad esempio:
il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 48.000,00 euro fino al 25.6.2012 e per 96.000,00 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di detrarre solo le spese sostenute dal 26.6.2012, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000,00 euro;
il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 50.000,00 euro fino al 25.6.2012 e per 60.000,00 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di fruire della detrazione del 50% in relazione ai 60.000,00 euro di spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012 e della detrazione del 36% su 36.000,00 euro (96.000,00 – 60.000,00) di spese sostenute fino al 25.6.2012.
In relazione al periodo d’imposta 2013, pertanto:
spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1.1.2013 fino al 31.12.2013, per un ammontare massimo di 96.000,00 euro;
in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di 96.000,00 euro si deve tenere conto delle spese so­ste­nute negli anni precedenti.

In relazione alla detrazione IRPEF del 50% rimangono applicabili le precedenti disposizioni in materia di:
abolizione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle En­trate;
comunicazione di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, solo se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
abolizione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera;
documentazione da conservare e da esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

La detrazione IRPEF del 50% continua a dover essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo:
nell’anno di sostenimento delle spese;
nei 9 anni successivi.

In relazione alla detrazione IRPEF del 50%, anche a seguito della proroga, continua ad applicarsi la ritenuta d’ac­conto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale) delle spese per le quali spetta la detrazione.

Detrazione 50% per l’acquisto di mobili

L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 prevede una nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”).
La nuova detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, deve ritenersi che non si possa usufruire del “bonus arredamento” se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con bonifico).
La principale condizione per beneficiare della nuova detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero o acquistano mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

Con riferimento all’ambito applicativo della nuova detrazione del 50%, sussistono invece dubbi in relazione:
alla definizione di “mobili”: sembrerebbero agevolabili la generalità dei mobili, anche se non fissati a pareti, pavimenti o soffitti, mentre potrebbero non essere agevolabili gli elettrodomestici incassati in mobili;
alla tipologia di lavori edilizi collegati all’acquisto di mobili: letteralmente, la norma fa riferi­mento soltanto gli interventi di “ristrutturazione” e non anche agli altri interventi di recupero edilizio che sono agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (es. restauro e risanamento conservativo, manutenzioni straordinarie); in ogni caso, deve trattarsi di interventi edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013;
all’applicazione temporale dell’agevolazione: sembrerebbe, infatti, che il “bonus arredamento” si possa applicare soltanto alle spese per l’acquisto di mobili sostenute:
dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) oppure dall’1.7.2013 (a seguito della proroga della detrazione del 50% per lavori edilizi), anche se l’intervento di ristruttu­razione è iniziato prima;
comunque, entro il 31.12.2013.

Al riguardo, si auspicano tempestivi chiarimenti ufficiali.

La nuova detrazione IRPEF compete nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate” per l’acquisto di mobili.
Per accedere alla nuova agevolazione, quindi, sembrerebbe che l’acquisto debba essere docu­mentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che usufruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Inoltre, sebbene la norma non lo specifichi, essendo il “bonus arredamento” strettamente collegato alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sembra doversi ritenere che, per beneficiare della detrazione, le spese di acquisto dei mobili debbano essere pagate con le stesse modalità, cioè mediante bonifico bancario o postale:
contenente le previste indicazioni;
effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Anche su tali aspetti sono necessari tempestivi chiarimenti ufficiali.
In ogni caso, per beneficiare del “bonus arredamento” non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.
L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili non può essere superiore a 10.000,00 euro.
Pertanto, la detrazione dall’IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro.
Anche la nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
L’importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a 500,00 euro.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito”.
L’art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63 prevede invece alcune novità in materia di detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Alle spese sostenute dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) e fino al 31.12.2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%), con l’esclusione di alcune tipologie di spese di seguito specificate.
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica quindi nella misura del:
– 55%, alle spese sostenute fino al 5.6.2013.
– 65%, alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013, anche se si tratta di interventi iniziati prima del 6.6.2013.

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è applicabile, inoltre, alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., oppure gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
La detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% compete quindi relativamente alle spese pagate con bonifico bancario o postale dal 6.6.2013 al 31.12.2013 o dal 6.6.2013 al 30.6.2014 (in relazione agli interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini), per i soggetti non titolari di reddito d’impresa; oppure imputabili al periodo 6.6.2013 – 31.12.2013 o al periodo 6.6.2013 – 30.6.2014 (in relazione agli interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini), per i soggetti ti­to­lari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio del­l’at­tività com­mer­ciale.
La detrazione IRPEF/IRES del 65% non si applica alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per i suddetti interventi, pertanto, potrà essere fruita solo la detrazione del 55% per le spese soste­nute entro il 30.6.2013 (precedente limite temporale di applicazione dell’agevolazione).
A differenza della detrazione per i lavori di recupero edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all’importo delle spe­se sostenute, ma all’importo della detrazione spettante sulle stesse.
Pertanto, per effetto dell’aumento della percentuale di detrazione dal 55% al 65%, per le spese soste­nute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 o al 30.6.2014 (in relazione agli interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini) si avrà che:
il risparmio d’imposta massimo rimane, di fatto, invariato;
si riduce, invece, l’ammontare massimo delle spese detraibili.

In pratica, la situazione sarà la seguente, in relazione alle diverse tipologie di interventi di riqua­lifi­ca­zione energetica previsti.
In relazione agli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori previsti dalla normativa in esame, l’ammontare massimo della detrazione è di 100.000,00 euro.
Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
– 181.818,18 euro, con l’aliquota del 55%;
– 153.846,15 euro, con la nuova aliquota del 65%.

In relazione agli interventi volti ad incrementare l’isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici, l’ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.
Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
– 109.090,91 euro, con l’aliquota del 55%;
– 92.307,69 euro, con la nuova aliquota del 65%.

In relazione all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l’ammontare mas­si­mo della detrazione è di 60.000,00 euro.
Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
– 109.090,91 euro, con l’aliquota del 55%;
– 92.307,69 euro, con la nuova aliquota del 65%.

In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a conden­sazione, di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sosti­tu­zio­ne di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.
Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
– 54.545,45 euro, con l’aliquota del 55%;
– 46.153,84 euro, con la nuova aliquota del 65% (tenendo conto delle esclusioni sopra indicate).

In relazione alla “nuova” detrazione del 65%, rimangono ferme le altre regole di appli­cazione dell’agevolazione già vigenti, in particolare:
l’abolizione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera;
l’invio della documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
la ripartizione della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo.

Anche in relazione alla “nuova” detrazione IRPEF/IRES del 65% sulle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica continua ad applicarsi la ritenuta d’acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale).

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2014, ovvero dall’1.7.2014 in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio, per gli interventi di rispar­mio energetico sarà applicabile soltanto la detrazione IRPEF del 36%, di cui al citato art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Perdita della detrazione per i soggetti IRES
A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2014, ovvero dall’1.7.2014 in relazione alle parti comuni condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio, con riferimento agli interventi di rispar­mio energetico, pertanto, i soggetti IRES:
non potranno più beneficiare della detrazione del 55-65%;
non potranno beneficiare neppure della suddetta detrazione del 36%, essen­do applicabile solo ai soggetti IRPEF.

–> analisi del QUADRO NORMATIVO

21 giugno 2013

By Giovanni Sasso

Si occupa di tutti gli aspetti legati alla bioarchitettura nella progettazione urbanistica ed edile, ingegnerizzazione di strutture in legno-paglia, consulenza energetica. Presidente INBAR, Esperto in Bioarchitettura INBAR, Progettista Junior Casaclima, Corso Progettista PassivHaus, Progettista di Piani Urbanistici, Net Zero Energy Buildings, Passivhaus, ideatore di un unico sistema costruttivo in paglia. Formatore in master, corsi e convegni su bioarchitettura, certificazione e diagnosi energetica, materiali. is an expert in Bioarchitecture by INBAR Italian Institute of Bioarchitecture sassobrighi.com