L’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti.

Il DM 19 febbraio 2007 ha specificato nel dettaglio gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla.

La Circolare 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione: beneficiari, edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc.

Il DM 26 ottobre 2007 ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione, dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la possibilità, in caso di più interventi sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione o qualificazione energetica e una sola scheda informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti tecnici che i pannelli solari devono avere per essere ammessi all’agevolazione.

Successivamente, l’art. 1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l’agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. Ha, inoltre, eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il DM 11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare. Dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 – per accedere alla detrazione del 55% per gli interventi di “riqualificazione globale” e per quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali e alle finestre.

Il DM 7 aprile 2008, intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le disposizioni, in attuazione della Finanziaria 2008, e ha apportato alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni. Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.

La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del DL 185/2008 anticrisi, ha introdotto l’obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Il Provvedimento del 6 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini e le modalità per l’invio della comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) da inviare per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, qualora le spese siano state sostenute a cavallo di più di un periodo d’imposta.

L’articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

Il DM 6 agosto 2009, in vigore dall’11 ottobre 2009, ha semplificato le procedure e ridotto gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l’asseverazione di un tecnico abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991.

Con il provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione telematica relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta. Il servizio di invio telematico della comunicazione è attivo dal 4 gennaio 2010.

Il DM 26 gennaio 2010, aggiornando il DM 11 marzo 2008, ha modificato i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, dal 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%.

Il DL 78/2010 “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica”, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi.

Il DL n. 98 del 6 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto.

La Legge di Stabilità per il 2011 (ex Legge Finanziaria) Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55%, e ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese.

La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il DL n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha prorogato la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013.

Il DL n. 63 del 4 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, ha innalzato la precentuale di detrazione dal 55% al 65% e ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati, e al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio.

By Giovanni Sasso

Si occupa di tutti gli aspetti legati alla bioarchitettura nella progettazione urbanistica ed edile, ingegnerizzazione di strutture in legno-paglia, consulenza energetica. Presidente INBAR, Esperto in Bioarchitettura INBAR, Progettista Junior Casaclima, Corso Progettista PassivHaus, Progettista di Piani Urbanistici, Net Zero Energy Buildings, Passivhaus, ideatore di un unico sistema costruttivo in paglia. Formatore in master, corsi e convegni su bioarchitettura, certificazione e diagnosi energetica, materiali. is an expert in Bioarchitecture by INBAR Italian Institute of Bioarchitecture sassobrighi.com